Episodio 12 delle “Pillole di Dhomus” – Con la guida del Sole 24 Ore
Nel mercato immobiliare, la certificazione energetica (A.P.E. – Attestato di Prestazione Energetica) riveste un ruolo sempre più centrale. Questo documento non è solo obbligatorio, ma anche uno strumento fondamentale per promuovere un’edilizia più efficiente e sostenibile. Vediamo insieme, grazie anche alla guida del Sole 24 Ore, cosa prevede la normativa in materia.
Un obbligo inderogabile
Le norme sulla certificazione energetica sono inderogabili. Questo significa che anche nel caso in cui l’inquilino (conduttore) firmi nel contratto una rinuncia esplicita alla certificazione, le sanzioni restano comunque operative. Non si può cioè “decidere” di ignorare la legge tramite accordi privati.
La normativa di riferimento è il Decreto Legge 63/2013, convertito nella Legge 90/2013, che ha modificato il D.Lgs. 192/2005 per adeguarsi alle direttive europee. Lo scopo è chiaro: migliorare la prestazione energetica degli edifici, valutando il consumo annuo per climatizzazione, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione.
Chi può rilasciare l’A.P.E.?
L’attestato deve essere redatto da tecnici qualificati o società specializzate, a seguito di una specifica analisi energetica dell’immobile. L’A.P.E. va poi conservato insieme al libretto della caldaia e consegnato al nuovo locatario.
Validità e aggiornamento dell’attestato
L’attestato ha una durata di 10 anni, salvo modifiche che comportino un cambiamento della classe energetica dell’immobile (es. ristrutturazioni rilevanti). Se le disposizioni non vengono rispettate, l’A.P.E. decade il 31 dicembre dell’anno successivo alla prima scadenza non rispettata.
Quando NON è richiesto l’A.P.E.?
Il documento non è obbligatorio per immobili non destinati al comfort abitativo, come box, cantine, autorimesse e depositi.
L’A.P.E. nelle locazioni: cosa bisogna sapere
Quando si mette un immobile in affitto, è obbligatorio:
- Disporre dell’A.P.E. prima della firma del contratto di locazione.
- Indicare nell’annuncio immobiliare la classe energetica e l’indice di prestazione energetica.
- Far firmare al conduttore una clausola specifica nel contratto, in cui dichiara di aver ricevuto l’attestato e le relative informazioni.
Obblighi informativi e sanzioni
È previsto l’obbligo di fornire informazioni sull’efficienza energetica degli edifici anche prima della stipula del contratto. Tuttavia, l’allegazione dell’A.P.E. al contratto non è richiesta per le singole unità immobiliari, ma necessaria per gli edifici interi.
Le sanzioni per chi non rispetta la normativa variano in base alla situazione:
- Mancata dotazione dell’A.P.E.: da 300 a 18.000 euro, a seconda del tipo di immobile e della transazione (vendita, locazione, nuova costruzione).
- Omissione della clausola informativa nel contratto: da 1.000 a 18.000 euro, ridotta per le singole unità immobiliari.
- Mancata indicazione della classe energetica negli annunci: da 500 a 3.000 euro.
- Sanzioni per i tecnici certificatori che non rispettano i criteri di redazione dell’A.P.E.: da 500 a 3.000 euro.